PRESENTAZIONE
Premessa
Da anni l'attività di noleggio di autobus con conducente si pone sia come
integrazione agli altri settori del trasporto collettivo di persone, sia come
supporto insostituibile del turismo.
Allo stesso modo il noleggio con conducente di autovettura sta acquistando fette
sempre più consistenti nel mercato del trasporto pubblico ponendosi come
alternativa sempre più frequente all'uso del taxi e contribuendo non poco -
soprattutto nelle grandi città - all'offerta di mobilità alternativa al
veicolo privato.
Nonostante diverse leggi recenti abbiano provveduto a regolamentare settori
importanti del trasporto pubblico e del turismo, la specifica attività del
NOLEGGIO CON CONDUCENTE è ancora priva di una disciplina organica.
L'interesse del legislatore si è infatti polarizzato solo su alcune modalità
di trasporto pubblico trascurando invece altre componenti che, pure, rivestono
un ruolo determinante nel quadro dell'offerta complessiva dei servizi.
La legge 15 gennaio 1992, n. 21, legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea - completamente sbilanciata sul
settore taxi - ha ben poco considerato il servizio noleggio di autovetture.
Fino alla legge 11 agosto 2003 n.218 l'attività di noleggio autobus era
completamente ignorata.
Anche per questo l'attività di noleggio con conducente ha incontrato grosse
difficoltà nell'acquisire una propria autonomia imprenditoriale e , di
conseguenza, sindacale.
Finora il settore - quando non relegato alla stregua di semplice noleggio di autovetture - non è riuscito a far emergere in pieno le proprie caratteristiche e la propria diversità rispetto al più conosciuto servizio da piazza.
FEDERNOLEGGIO nasce per
rispondere dall' esigenza non più derogabile di dare voce a questa categoria e
di trovare risposta alle sue del tutto peculiari esigenze.
Per questo il nuovo sindacato di categoria, aderente alla Confesercenti, intende
porre come proprio obbiettivo principale quell' autonomia imprenditoriale ed
operativa che costituisce la premessa necessaria per un salto qualitativo
dell'intero settore.
L'articolazione territoriale
Determinante appare l'opera delle organizzazioni territoriali di
Federnoleggio.
Nel caso del noleggio con conducente ci troviamo più in presenza di
un'attività che ha coinvolge tutta una serie di prestazioni che nulla hanno in
comune con l'originaria visione del servizio e che esulano dalle dimensioni
meramente comunali.
Tuttavia la competenza in materia è quasi interamente affidata alle Regioni e
ai Comuni.
Uno sforzo deve dunque essere fatto
Perche la regione Veneto assuma in pieno i suoi compiti legislativi e di programmazione abbandonando la più facile strada, fin qui seguita, della semplice regolamentazione amministrativa.
Perché i comuni armonizzino e coordino i loro regolamenti di settore
Perché la categoria, per la sua importanza, sia adeguatamente ascoltata in merito alle decisioni che vengono prese in materia di regolamentazione della mobilità in integrare effettivamente i servizi di noleggio nell'ambito dell'offerta di trasporto pubblico locale. Tutto ciò considerando le specifiche caratteristiche del noleggio con conducente - ben diverse dal trasporto di piazza - che prevedono un servizio estremamente qualificato e personalizzato (dalla limousine di lusso al minibus) sempre altamente professionale grazie all'utilizzazione di autisti in grado di rispondere a tutte le esigenze della clientela.
Perché il servizio di
noleggio con conducente sia considerato parte effettiva del
"sistema" turistico locale e sia pertanto riconosciuta anche a
questa componente la stessa dignità degli altri protagonisti dell'offerta
turistica.
Va tenuto presente che il trasporto non di linea - oltre al classico tour -
svolge una funzione essenziale di supporto negli spostamenti locali anche di
quei turisti che si servono prevalentemente di altre modalità di trasporto
(treno, aereo, nave).
Si può sostenere che non esiste viaggio organizzato che non utilizzi in
qualche modo l'autobus come veicolo di locomozione.
Alcune proposte da subito……
Superare l'attuale regime di
contingentamento (che prevede la licenza per ogni mezzo attraverso
l'introduzione di un sistema di autorizzazione aziendale che consente di
introdurre, in linea con gli orientamenti comunitari, alcuni elementi
importanti di "liberalizzazione" nel settore, pur senza
compromettere gli altrettanto importanti equilibri nel mercato.
Il sistema di autorizzazione aziendale - oltre a rispondere alla crescente
esigenza di servizi per la mobilità e all'aumento della concorrenza a tutto
vantaggio del consumatore - offrire la possibilità alle imprese di
affrontare con la dovuta flessibilità le diverse richieste di trasporto
legate agli andamenti stagionali ottimizzando risorse ed investimenti.
Rivedere con il comune di Venezia l'attuale regolamentazione della ZTL per gli autobus in modo da renderla più semplice e razionale anche al fine di evitare effetti indesiderati sui flussi d'ingresso.
Affrontare il problema della "tariffa pubblica" della categoria, prevista dalla legge, ma mai pubblicata dal Comune di Venezia
Prevedere zone dedicate per la sosta delle vetture NCC nelle aree di principale raccolta dei clienti (aeroporto, porto, piazzale Roma ecc.)
Allegato - ANALISI NORMATIVA
Il comma 4 dell'art. 117 della Costituzione italiana, come modificato
dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, stabilisce che "spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato".
Il settore del trasporto di persone non è compreso tra le materie di
legislazione esclusiva né tra quelle di legislazione concorrente . Essa quindi
rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni che possono prevedere
una propria disciplina, anche in deroga a norme e "principi fondamentali
della materia" previsti dallo Stato
Tali principi rimangono tuttavia vincolanti se le Regioni non usano tale facoltà.
Il settore è dunque regolato dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992 (Legge Quadro), che fissa le linee guida fondamentali per la normativa regionale e comunale in merito al trasporto pubblico non di linea con autovetture e dalla legge n. 218 del 11 agosto 2003, che disciplina l'attività di noleggio autobus con conducente.
Quest'ultima legge è stata approvata ai fini della tutela della concorrenza e del mercato (materia di competenza esclusiva dello Stato) è in vigore da dicembre 2003 ma per la sua corretta applicazione necessita di un provvedimento regionale che in Veneto non è stato ancora emanato
Autovetture ncc
Secondo le competenze definite dalla Legge Quadro, le Regioni individuano i
criteri cui gli enti locali devono attenersi nel redigere i regolamenti in
materia e delegano, inoltre, ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative
di attuazione, anche al fine di realizzare una visione integrata del trasporto
pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della
programmazione economica e territoriale (art. 4).
Ai Comuni spetta inoltre, ai sensi dell'art. 5, la regolamentazione concreta del
servizio dal punto di vista economico e qualitativo.
La Provincia approva i regolamenti e vigila sulla loro uniformità
servizio |
Utenza |
Stazionamento | Prestazioni |
tariffe |
modalità |
taxi | Indifferenziata | In luogo pubblico | obbligatorie | Tariffe max amministrate | Determinate amministrativamente |
ncc | Specifica | All’interno rimesse | contrattate | Prezzi mercato | Determinate amministrativamente |
Con Legge regionale n. 22 del 30
luglio 1996, la Regione Veneto ha stabilito i criteri cui i Comuni devono
attenersi nel redigere i regolamenti in materia.
Il Comune di Venezia ha approvato il regolamento con deliberazione n. 29 del 1
marzo 1999
Le tariffe del NCC sono infatti contrattate liberamente dalle parti, ma comunque entro i massimali stabiliti dal Comune previo parere della Commissione Consultiva.
Tale determinazione non è mai stata presa.
Le autorizzazioni sono rilasciate mediante concorso pubblico a persone fisiche iscritte al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la CCIAA. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo è tuttavia ammesso il cumulo di più autorizzazioni su un medesimo soggetto.
Le norme sullo stazionamento di taxi e di vetture NCC sono differenziate: mentre quelle NCC devono stazionare esclusivamente nelle rispettive rimesse situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, le vetture taxi stazionano in luogo pubblico, negli appositi posteggi individuati da specifica segnaletica.
Viene tuttavia prevista la possibilità di deroga per porti, aeroporti e stazioni ferroviarie. In tal caso tuttavia l'utenza può essere diretta solo nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
Va chiarito che la normativa prevede che il servizio debba partire dalla rimessa sita nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e normalmente può essere diretta in qualsiasi luogo.