Il Sole 24 ore n° 30 del
31/01/2008
Autore: Luigi Chiazza
Dal 1° gennaio scorso sono
scattate le limitazioni sull'orario di lavoro degli autotrasportatori.
Le limitazioni e l'obbligo di istituire un nuovo registro riguardano solo le
aziende di autotrasporto.Lo prevede la nota ministeriale 1625 del 30 gennaio
2008 contenente chiarimenti per l'esatta applicazione, soprattutto con
riguardo all'istituzione e alla tenuta del nuovo registro che duplica i
libri paga e matricola.
La nuova normativa del decreto legislativo 234/07 si applica ai lavoratori
mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro della Ue,
inquadrate nell'ambito dell'attività di autotrasporto di persone e merci su
strada; non è applicabile invece, al personale mobile dipendente da imprese
che operano e sono inquadrate in settori diversi, anche se occupano
lavoratori mobili.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del regolamento Ce
3821/85, l'orario di lavoro deve essere riportato su registri che devono
essere preventivamente vidimati dalla direzione provinciale del Lavoro,
tenuti presso la sede legale dell'impresa e conservati, per almeno due anni,
dopo la fine del periodo.Le modalità di tenuta: la disciplina è quella dei
libri paga e matricola, contenuta negli articoli 20, 21, 25 e 26 del Dpr
1124/65.
La nota ministeriale stabilisce che sul nuovo registro per ogni dipendente
devono essere indicati cognome, nome e matricola; l'orario di lavoro
prestato giornalmente, distinguendo quello ordinario da quello
straordinario.
Vietati gli spazi in bianco, la scrittura dovrà essere indelebile, non
dovranno esserci abrasioni ed eventuali cancellazioni dovranno essere
effettuate in modo che le parole cancellate siano leggibili.
Circa la tenuta, è previsto il divieto di rimozione, anche temporanea, dalla
sede legale dell'azienda per essere esibito agli organi di vigilanza.
Quanto alle caratteristiche e allo schema da utilizzare, potrà essere
utilizzato un registro che contenga gli elementi indicati.
Copia delle registrazioni sugli orari di lavoro deve essere rilasciata ai
lavoratori che ne facciano richiesta.
Da escludere la possibilità di tenere il registro con fogli mobili
sostitutivi o supporti elettronici o magnetici ( tenuta informatica).
Questa decisione, forse non definitiva, non appare del tutto condivisibile,
infatti, richiamando l'articolo 8 del Dlgs 234 gli articoli del Dpr 1124,
appare logico che il registro non possa né debba seguire la sorte anche dal
punto di vista dei sistemi alternativi previsti.Le violazioni alle
disposizioni relative al registro sono punite con la sanzione amministrativa
da 250 a 1.500 euro per le diverse condotte connesse all'omessa istituzione
e alla sua non corretta tenuta.
Esse riguardano, in sintesi: l'omessa istituzione ed esibizione o rimozione
dalla sede legale, l'omessa, incompleta o inesatta registrazione, la mancata
conservazione per il termine previsto, l'omessa consegna di copia delle
registrazioni relative alle ore effettuate al lavoratore che ne faccia
richiesta.
È da precisare che ciascuna condotta è autonoma e indipendente e può
configurarsi pertanto l'ipotesi di "concorso" in presenza di più violazioni.
Analoga sanzione si applica se il datore di lavoro omette di informare i
lavoratori.
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